Art. 5.
(Affidamento a contraente generale).

      1. Il Ministero delle infrastrutture assume la funzione di concedente del Consorzio e provvede alla vigilanza sulle attività del concessionario avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalità interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a

 

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lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro delle infrastrutture propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
      3. Il Consorzio provvede direttamente, ovvero mediante affidamento a contraente generale o a concessionario di costruzione e gestione, alla costruzione degli interventi ad esso affidati.
      4. L'affidamento a contraente generale si applica ai sensi dell'articolo 173 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      5. Gli interventi relativi al collegamento sottomarino mediante l'acquedotto tra l'Albania e l'Italia e di altri eventuali servizi pubblici pertinenti l'opera infrastrutturale sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, agli interventi relativi alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, si applicano le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.